Obbligo di Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ENTRO 60 gg dal 18 Febbraio 2011 - intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.
Nella G.U. n° 40 del 18 febbraio 2011 è stato pubblicato il comunicato relativo all’adozione della Deliberazione Albo 19 gennaio 2011; pertanto, come disposto dall’art. 1 comma 1 di quest’ultima, in tale data entra in vigore la Deliberazione n° 2 del 15/12/2010 (riportante i criteri per l’Iscrizione all’Albo in cat. 8 “intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione”) che, all’art.3 comma 1, prevede la presentazione della domanda d’iscrizione all’Albo entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della stessa (deliberazione del 15/12/2010): ossia entro 60 gg dal 18/02/2011.
Commercio e intermediazione senza detenzione dei rifiuti – scatta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Con Il D. Lgs 205/2010 è stato ribadito l'obbligo di iscrizione all'Albo per chi effettua attività di commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti. Nonostante la precedente previsione finora tale obbligo non è mai stato attuato in mancanza del decreto che fissava gli importi delle garanzia finanziarie necessarie per perfezionare l'iscrizione. Tale correttivo ha inserito nel testo unico Ambientale [art. 183 co. 1 lett. i) e lett. l) – DLgs 152/06, Parte IV] la definizione di commerciante e di intermediario di rifiuti. La deliberazione dell’Albo Gestori Ambientali emanata il 15/12/2010 , ha fissato i requisiti per l’iscrizione alla categoria 8. In virtù di quest’ultima le aziende avrebbero dovuto presentare domanda d’iscrizione all’Albo entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto sulle garanzie finanziarie.
Tuttavia l’Albo, con successiva Deliberazione del 19 gennaio 2011 (Prot. n° 01/ALBO/CN), ha soppresso l’art. 4 della precedente Delibera, precisando che quest’ultima entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo all’adozione della presente Deliberazione.
Pertanto, il termine di 60 giorni relativo all'obbligo di iscrizione decorrerà dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato di avvenuta adozione della Deliberazione del 19 gennaio, prevista nel corso dei giorni successivi all’emanazione della stessa.
A riguardo l'incarico di responsabile tecnico potrà essere assunto dal Legale Rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti richiesti. Le imprese ,per avvalersi di tale agevolazione, dovranno però essere in attività al 15/12/2010 e dovranno presentare domanda di iscrizione nei termini, con l’obbligo di soddisfare i requisiti fissati entro 3 anni dalla data dell’iscrizione.
A dimostrazione dello svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti, le imprese dovranno attestare di aver adempiuto all'obbligo di iscrizione al Sistri o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (Modello B) di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'anno precedente o all'anno in cui viene effettuatala domanda d'iscrizione all'Albo.
A breve saranno disponibili sul sito dell’Albo Gestori Ambientali (www.albogestoririfiuti.it) i relativi moduli di iscrizione ( Deliberazione 19/01/2011 - Prot. n° 02/ALBO/CN / Allegato A “Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)” – Approvazione Albo)
SISTRI – Sistema Informatico Controllo Tracciabilità Rifiuti. – Versamento contributo annuale 2011 - Proroga
Slittamento del termine relativo al versamento dei contributi del 31 Gennaio 2011. La prossima scadenza è prevista al 30 Aprile 2011. Si è in attesa che venga registrato e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI, in cui è presente, appunto, tale previsione.
TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI E ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI E SISTRI_ art.212 comma 8 del d.Lgs 152/06 / modifiche introdotte dal D.Lgs 205/10
Art. 25 comma 8 del D.Lgs 205/2010: “ I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno […] Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa,l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiutiprodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto deirifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l’avvenutoversamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L’iscrizione deve essere rinnovataogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamenteall'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e pergli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalladata di entrata in vigore della presente disposizione. […]Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun
autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento degli obblighi
stabiliti dall’articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009 […]”
Modifiche al D.Lgs 152/06 – Parte IV “ Gestione rifiuti” – recepimento della Direttiva CE 98/2008: Decreto legislativo n° 205 (pubblicato sul supplemento ordinario della GU n°288 del 10 dicembre).
svariate le modifiche introdotte dal nuovo correttivo. Tuttavia si ritiene opportuno sottolineare che alcune di esse per avere efficacia necessitano dell’emanazione di decreti attuativi. Di seguito sono indicate alcune tra le novità introdotte:
- responsabilità estesa del produttore dei beni
- modifiche alla definizione di sottoprodotto
- variazioni in materia di raccolta differenziata - comprese le semplificazioni per i sistemi di raccolta gestiti su base non professionale
- la riorganizzazione dell’Albo gestori ambientali
- disposizioni sul Sistri ed il relativo regime sanzionatorio ( per un maggior approfondimento si rinvia alla sezione “i nostri articoli”)
- inserimento di nuove definizioni(preparazione al riutilizzo, circuito organizzato di raccolta, intermediario e commerciante senza detenzione dei rifiuti, ecc…)
Il correttivo entra in vigore il 25/12/2010
SISTRI – Sistema Informatico Controllo Tracciabilità Rifiuti. – Istituzione/Modifiche /Proroghe ed effettiva operatività del Sistema
L’effettiva operatività del Sistema è fissata al 01 Giugno 2011.
La data di avvio del sistema così come le date di scadenza per la consegna dei dispositivi USB e per l’installazione della black box sono state prorogate più di una volta. Di seguito sono elencati i relativi decreti ministeriali:
Decreto Ministeriale 22dicembre 2010 modifiche ed integrazioni al Decreto 17 Dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (10A11755) (GU n. 230 del 1-10-2010).
Decreto ministeriale del 9 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A08554) (GU n. 161 del 13-7-2010 )
Decreto 15 febbraio 2010 “Modifiche e integrazioni al Decreto 17/12/2009”. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»
Tale Decreto introduce la proroga dei termini di iscrizione:
1° gruppo 30 Marzo 2010
2° gruppo 29 Aprile 2010
Oltre a tale proroga , il Correttivo ha provveduto ad altre modifiche/integrazioni, tra le quali
o Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento
o obbligo di iscrizione alla categoria produttori per le Imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lett. g del Dlgs 152/06 (Utenti 1° gruppo)
o Possibilità di richiesta, da parte dei trasportatori (art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/06), dei dispositivi USB anche per le unità locali
o Integrazione Allegato II del DM 17/12/2009
o Modifica dei Moduli d’Iscrizione
o Modifica definizione di delegato, considerato ora come “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB…”
o Variazione dei termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti:
- Registrazione movimentazione dei rifiuti pericolosi, da parte del produttore: almeno 4 ore prima
- Registrazione movimentazione dei rifiuti pericolosi, da parte del trasportatore: almeno 2 ore prima
- Registrazione movimentazione dei rifiuti non pericolosi, da parte del produttore e trasportatore: prima della movimentazione (non viene indicato un termine preciso come nei casi appena citati)
D.M. Ambiente 17/12/2009 Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Si tratta di un innovativo procedimento informatico finalizzato al controllo della tracciabilità dei rifiuti, che andrà a sostituire nei termini previsti i registri, i formulari e il M.UD. Tale sistema è stato istituito dal Decreto Ministero del’Ambiente 17 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/01/2010. In primo luogo è prevista l’iscrizione al Sistema, comunicando i dati dell’azienda e dell’attività svolta. Nella fase successiva all’iscrizione il sistema SISTRI assegnerà all’iscritto un numero di pratica e l’importovariabile in virtù del tipo di attività) da versare come contributo all’iscrizione. Tutti gli iscritti verranno contattati per presentarsi c/o la Camera di Commercio o c/o l’Albo gestori Ambientali per il completamento della pratica di iscrizione e per il ritiro dei dispositivi (chiavetta USB, dispositivo Black Box…), previo pagamento. I tempi per l’iscrizione si diversificano in relazione al tipo di attività svolta. Più precisamente, sono state previste delle scadenze temporali per le diverse attività imprenditoriali, raggruppate complessivamente in tre gruppi.
1° gruppo dal 14 gennaio 2010 al 28 febbraio 2010:
- le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento (impianti intermedi e finali)
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del DLgs 152/06 con più di 50 dipendenti
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
- I soggetti di cui al’art. 5, comma 10, del Decreto Ministeriale (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale)
- Le Imprese, I Comuni e gli Enti che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania
2° gruppo dal 13 febbraio 2010 al 18 marzo 2010:
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs 152/06 che hanno tra 11 e 50 dipendenti
3° gruppo dal 12 Agosto in poi:
Gli utenti non obbligati (non inclusi nei gruppi precedenti) che potranno comunque iscriversi su base volontaria, ossia
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs 152/06 che non hanno più di 10 dipendenti
- imprese e enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs 152/06
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs 152/06
- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del C.C. che producono rifiuti non pericolosi
Il Sistema SISTRI andrà a regime dopo il completamento delle varie fasi previste (iscrizione di tutti gli utenti, consegna dei dispositivi e l’installazione delle Black Box). Per il 1° gruppo di utenti l’operatività del sistema è prevista per il 13 luglio 2010; per il 2° gruppo è prevista per il 12 agosto 2010.
SISTRI e Scheda di trasporto .
La copia cartacea della Scheda area movimentazione, firmata dal produttore e dal trasportatore dei rifiuti, costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’art.7 bis del Dlgs 21/11/2005,n° 286 e al DM 30/06/2009 n° 554 – art.5 comma 8 del Decreto 17/12/2009 (così come per il formulario Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/12/2009) – per un maggior approfondimento si rinvia alla sezione “ i nostri Articoli”
PROROGA - MUD 2010
E'stato pubblicato sulla G.U.del 28 aprile 2010 il DPCM del 27 aprile 2010 recante "modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)" Pertanto, per la Dichiarazione 2010, nulla cambia rispetto agli anni precedenti.
Novità MUD 2009 – Modalità di Redazione e trasmissione DPCM 2 Dicembre 2008
E’ stato approvato il DPCM 2 Dicembre 2008. Quest’ultimo modifica il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2009, prevedendo nuove modalità di redazione e trasmissione. Se in azienda avete prodotto fino a cinque rifiuti, affidandone ognuno a non più di tre trasportatori e a tre impianti di recupero o smaltimento l’anno nuovo vi porta buone novità.
Il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale consente di usare la tradizionale modulistica cartacea semplificata evitando di dover affrontare la complessa procedura per l’invio telematico dei dati sui rifiuti.
Notizie meno buone, invece, per le imprese di più grandi dimensioni e per gli operatori del settore: nuove sezioni dedicate ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), all’immissione sul mercato di questa tipologia di apparecchi, alla gestione di impianti mobili di
trattamento, corredate da nuove schede e da una pluralità di moduli inediti o ridisegnati costringeranno a studiare accuratamente il nuovo decreto per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste.
Novità anche sul fronte delle modalità di consegna: abolito il floppy disk ed eliminata la possibilità di presentare i MUD agli sportelli delle Camere di commercio. L’invio del modulo di carta sarà consentito solo ai piccoli produttori iniziali di rifiuti, nel rispetto dei requisiti in precedenza indicati, e ai Comuni con meno di cinquemila abitanti. Il DPCM 2 Dicembre 2008 è disponibile su questo sito nella Sezione “Infoamianto”, alla voce “Norme e Leggi”.
Stop al conferimento dell’Eternit presso le stazioni ecologiche
Con l’entrata in vigore del DM 13/05/2009 che modifica il DM Ambiente 08/04/2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato), vengono introdotte svariate novità. Una di queste riguarda alcune tipologie di rifiuti , tra cui l’eternit,che non potranno più essere conferite alle Stazioni ecologiche, Prima di tale modifica, infatti, il cemento amianto poteva essere conferito dal cittadino in tali aree, per quantitativi fino a 30 kg e previa autorizzazione della ASL.
Direttiva 2008/98/CE - Novità in materia di RIFIUTI
La Direttiva 2008/98/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee a Novembre 2008, ha introdotto importanti novità in materia di rifiuti. Tale direttiva è disponibile su questo sito nella Sezione “Infoamianto”, alla voce “Norme e Leggi”. Indice delle novità introdotte:
- precisa la distinzione rifiuto/non rifiuto, introducendo la definizione di sottoprodotto, finora non contemplata espressamente.
- Definisce ulteriormente, in modo puntuale , i limiti dell’ambito di applicazione del regime generale sulla gestione dei rifiuti
- Precisa la distinzione tra recupero e smaltimento
- Precisa le definizioni di “prevenzione”, “preparazione per il riutilizzo”, “riutilizzo”, “riciclaggio” e “trattamento”
- Rafforza le misure per l’attuazione della gerarchia dei rifiuti
- Rafforza le misure per la gestione dei rifiuti in sicurezza
- Rafforza le misure per l’attuazione del principio “chi inquina paga” e le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti
Tale direttiva, già in vigore dallo scorso anno ( 12 Dicembre 2008) in sede comunitaria, dispone l’abrogazione della direttiva 2006/12/CE, introducendo notevoli novità nella produzione e gestione dei rifiuti. Il termine per il recepimento da parte degli stati membri è previsto per il 12 Dicembre 2010.
Correzioni al testo Unico Ambientale – anno 2008–alla parte IV “rifiuti e bonifiche”: Alcune novità sui rifiuti!!! (D.Lgs 4/2008)
- Deposito temporaneo: Il deposito temporaneo è un deposito di rifiuti effettuato dal produttore nello stesso luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto di precisi limiti temporali e quantitativi. Il D.Lgs 4/2008, al contrario del Decreto Ronchi (d.lgs 22/97) e della versione originaria de TUA (D.lgs 152/2006), prevede la cadenza trimestrale anche per i rifiuti pericolosi ed elimina la deroga per gli stabilimenti localizzati nelle isole minori (non è più consentito il deposito di durata annuale di rifiuti pericolosi e non,indipendentemente dalle quantità.
- Registro carico e scarico: ritorna l’obbligo di vidimazione del Registro di Carico e Scarico. La numerazione e vidimazione verrà effettuata presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, previo versamento di € 30.00 (per ogni 100 pagine) da effettuarsi con bollettino postale o presso gli sportelli della Camera di Commercio e senza applicazione dell’imposta di bollo. Solo i Registri già vidimati dall’Agenzia dell’Entrate,in uso e non, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 4/2008, potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento. (A riguardo si veda la Nota Introduttiva UNIONCAMERE del 29/01/2008, n° 1467)
- M.U.D.:
Sono due le novità sostanziali introdotte dal correttivo:
a) viene nuovamente introdotto l’obbligo del M.U.D. per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Tale obbligo per i citati produttori sussiste solo nell’ipotesi in cui superino i 10 dipendenti.
b) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi, sono sempre obbligate alla presentazione del M.U.D.,(non importa quanti rifiuti trasportino!); al contrario, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette a tale obbligo.
- Trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi e non(diversi dai rifiuti in cemento amianto) prodotti nel corso dell’intervento di bonifica: è prevista un’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali – art.212 comma 8 –Dlgs 152/06 e smi.
Le modalità di iscrizione sono semplificate;le imprese infatti: non devono prestare le garanzie finanziarie e nominare il Responsabile tecnico e si iscrivono a seguito di una comunicazione alla Sezione Provinciale/Regionale dell’Albo. Inizialmente sul Decreto d’Iscrizione non dovevano essere indicati il c.e.r. e l’automezzo preposto al trasporto dei propri rifiuti (si veda la Deliberazione Albo n° 1/CN/ ALBO del 26/04/2006). Con la delibera dell’albo n° 1/CN/ ALBO del 03/03/2008, successiva al D.Lgs 4/2008 a cui fa riferimento, vengono definiti i requisiti essenziali per l’iscrizione e predisposto un modello per la comunicazione in cui devono essere indicati i codici c.e.r. ,i quantitativi che si intendono trasportare e la targa e il modello dell’automezzo che sarà preposto al trasporto di rifiuti propri, pericolosi e non.
|